La legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), porta a 50 anni il periodo di ammortamento fiscale dei marchi e dell’avviamento, qualora siano state perfezionate le operazioni previste dall’art. 110 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104.
Con riferimento alla rivalutazione disposta dall’art. 110 del D.L. n. 104/2020 , si dispone che la deduzione ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP del maggior valore imputato alle attività immateriali le cui quote di ammortamento sono deducibili in misura non superiore a 1/18 del costo o del valore, deve essere effettuata in misura non superiore, per ciascun periodo d’imposta, a 1/50 di tale importo. In caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa o al consumo personale o familiare dell’imprenditore o in caso di eliminazione dal complesso produttivo, l’eventuale minusvalenza è deducibile, fino a concorrenza del valore residuo del maggior valore di cui sopra, in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento. Per l’avente causa, la quota di costo riferibile al residuo valore ammortizzabile del maggior valore, al netto dell’eventuale minusvalenza dedotta dal dante causa, è deducibile in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento.
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