In caso di operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraverso fusione, scissione o conferimento d’azienda, il cui progetto sia stato approvato dall’organo amministrativo competente delle società partecipanti (fusioni e scissioni) o la cui operazione sia stata deliberata dall’organo amministrativo competente della conferente (conferimenti) tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2022 (in luogo dell’originario termine del 31 dicembre 2021), si consente, rispettivamente, al soggetto risultante dalla fusione o incorporante, al beneficiario e al conferitario la trasformazione in credito d'imposta delle attività per imposte anticipate riferite alle seguenti componenti:
- perdite fiscali maturate fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione e non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile alla medesima data;
- importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto maturato fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione e non ancora dedotto né trasformato in credito d'imposta alla medesima data.
Inoltre, viene modificato il limite delle DTA trasformabili in credito d’imposta, che viene fissato in un ammontare non superiore al minore importo tra 500 milioni di euro e il 2 per cento della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione ovvero il 2 per cento della somma delle attività oggetto di conferimento.
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