Ai sensi dell’art. 60, commi 7-bis - 7-quinquies, del decreto “Agosto” (D.L. 14 agosto 2020, n. 104), per il periodo d’imposta in corso alla data del 15 agosto 2020, è possibile, per i soggetti non IAS adopter, non effettuare fino al 100 per cento dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, risultante dall’ultimo bilancio di esercizio approvato.
La legge di bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234) prevede che tale misura venga estesa all’esercizio successivo per i soli soggetti che, nell’esercizio in corso alla data del 15 agosto 2020, non hanno effettuato il 100 per cento dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali.
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