Per il periodo d’imposta 2019, i soggetti tenuti all’invio dei dati per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata non possono emettere fatture elettroniche con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al STS. Le informazioni fiscali trasmesse possono essere utilizzate solo dalle P.A. per l’applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva.
Il contributo per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi è concesso al soggetto obbligato all’invio, in forma di credito d’imposta compensabile.
È stata abrogata la norma secondo cui gli obblighi di fatturazione e registrazione per i contratti di sponsorizzazione e pubblicità, relativi agli enti sportivi dilettantistici che applicano il regime forfetario opzionale, sono adempiuti dai cessionari.
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