Il codice civile, in attuazione della Dir. CEE 18 dicembre 1986, n. 86/653/CEE, prevede il diritto dell’agente che nel corso del rapporto abbia incrementato la clientela o il volume d’affari del preponente, in modo che quest’ultimo continui a trarne vantaggio, a percepire un’indennità cd. “meritocratica” al momento della cessazione del rapporto. Parallelamente, gli Accordi economici collettivi regolamentano secondo parametri differenti l’istituto dell’indennità di cessazione del rapporto, da commisurarsi alle provvigioni complessivamente percepite dall’agente e a prescindere dall’eventuale incremento di clientela dallo stesso procurata. Muovendo dalla previsione legale di inderogabilità della disciplina di legge a sfavore dell’agente, la Corte di giustizia prima, e la Corte di cassazione in seguito, si sono occupate della soluzione alla situazione di possibile contrasto dovuta alla coesistenza delle due fonti.
Errore di accesso al sistema, riprova tra qualche minuto
Prova nuovamente ad eseguire l'accessoATTENZIONE: 10 tentativi rimasti prima di bloccare l'account.
Se non ricordi la password clicca qui
Operazione riuscita correttamente
Si è verificato un errore, riprova più tardi
Funzionalità non abilitata per utenti Demo
La funzione di ricerca è disponibile solo per gli utenti abbonati