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Il rapporto di agenzia

Il rapporto di agenzia - 8. La cessazione del rapporto

di Luca Daffra | 12 Febbraio 2021
Il rapporto di agenzia - 8. La cessazione del rapporto

Il codice civile, in attuazione della Dir. CEE 18 dicembre 1986, n. 86/653/CEE, prevede il diritto dell’agente che nel corso del rapporto abbia incrementato la clientela o il volume d’affari del preponente, in modo che quest’ultimo continui a trarne vantaggio, a percepire un’indennità cd. “meritocratica” al momento della cessazione del rapporto. Parallelamente, gli Accordi economici collettivi regolamentano secondo parametri differenti l’istituto dell’indennità di cessazione del rapporto, da commisurarsi alle provvigioni complessivamente percepite dall’agente e a prescindere dall’eventuale incremento di clientela dallo stesso procurata. Muovendo dalla previsione legale di inderogabilità della disciplina di legge a sfavore dell’agente, la Corte di giustizia prima, e la Corte di cassazione in seguito, si sono occupate della soluzione alla situazione di possibile contrasto dovuta alla coesistenza delle due fonti.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il testo tratta della disciplina legale e contrattuale dell'indennità di fine rapporto per gli agenti commerciali, analizzando le disposizioni della Direttiva n. 86/653/CEE e la loro applicazione in Italia. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha affrontato la questione della compatibilità tra la disciplina legale e quella contrattuale, stabilendo che l'accordo collettivo può derogare alle disposizioni legali solo se garantisce un trattamento migliore per l'agente in ogni caso. La Corte di cassazione italiana ha adottato un approccio basato sull'esame del caso concreto, riscontrando che il trattamento più favorevole per l'agente deve prevalere su quello previsto dalla normativa contrattuale.