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Il regime forfetario 2026

Il regime forfetario 2026 - 6. Disciplina ai fini IVA (estera)

di Mauro Longo | 13 Gennaio 2026
Il regime forfetario 2026 - 6. Disciplina ai fini IVA (estera)

Il contribuente in regime forfetario, qualora operi con l’estero, in talune ipotesi applica la disciplina ordinariamente prevista dal D.P.R. n. 633/1972, in altre una disciplina particolare prevista dalla Legge n. 190/2014. Si evidenzia il regime particolare previsto per gli acquisti intracomunitari il quale si differenzia rispetto a quanto previsto per il regime dei minimi. A partire dal 1° luglio 2022, sono cambiate le regole di fatturazione, prevedendo l’obbligo di fatturazione elettronica (ciclo attivo) e l’invio di un file in formato XML all’Agenzia delle entrate per le fatture ricevute (ciclo passivo).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Cessioni intracomunitarie: operazioni interne senza IVA, senza VIES e INTRASTAT. Acquisti <10.000€: IVA nel Paese del cedente; >10.000€: IVA in Italia con VIES e integrazione fattura. Prestazioni servizi UE: fattura senza IVA se committente soggetto passivo, con VIES e INTRASTAT. Export non esclude dal regime forfetario; importazioni seguono disciplina ordinaria. Servizi extraUE: fattura senza IVA se committente soggetto passivo; autofattura per servizi ricevuti da extraUE. Obbligo trasmissione telematica dati acquisti esteri (TD17, TD18, TD19).