Il legislatore, con le disposizioni contenute negli artt. 21, 22 e 32 del D.Lgs. n. 13/2024, ha previsto ipotesi per le quali il concordato cessa di avere efficacia e situazioni che determinato la decadenza del concordato. Si evidenzia che le cause di cessazione producono effetti dal periodo d’imposta in cui l’evento si concretizza mentre le cause di decadenza producono effetti per entrambi i periodi di imposta oggetto di concordato.
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