
In determinati casi previsti dalla legge, è possibile assoggettare ad imposizione sostitutiva, nella misura del 26%, le plusvalenze generate dalla cessione di terreni non edificabili, fabbricati costruiti/acquistati da meno di 5 anni, fabbricati con lavori da Superbonus. A decorrere dal 2007 non è più possibile assoggettare ad imposizione sostitutiva le cessioni di aree edificabili.

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