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Corrispettivi elettronici

Corrispettivi elettronici - 3. Soggetti ed operazioni esonerate dagli obblighi

di Sandra Pennacini | 25 Marzo 2026
Corrispettivi elettronici - 3. Soggetti ed operazioni esonerate dagli obblighi

L'introduzione dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri ha rappresentato una pietra miliare nella digitalizzazione del sistema fiscale italiano. Tale obbligo, istituito dall'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, e reso vincolante dall'art. 17, comma 1, lettera a), del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni in Legge 17 dicembre 2018, n. 136, ha interessato, a partire dal 1° gennaio 2020, la generalità dei soggetti che conseguono corrispettivi. Un'applicazione anticipata è stata prevista dal 1° luglio 2019 per i contribuenti che nel 2018 avevano realizzato un volume d'affari IVA superiore a 400.000 euro.
Nonostante la natura generalizzata di questo adempimento, il legislatore ha previsto specifiche categorie di soggetti o di operazioni che, per diverse ragioni, sono esonerate dagli obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Esoneri dall'obbligo di memorizzazione elettronica dei corrispettivi: assoluti (per attività specifiche) e temporanei (dilazioni). Esempi: impianti carburante, e-commerce indiretto, agenzie assicurative, associazioni sportive dilettantistiche. Esoneri marginali (<1% volume d'affari) resi permanenti. Autoscuole ora obbligate dopo modifica normativa.