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E-commerce, web tax e criptovalute

E-commerce, web tax e criptovalute - 6. La “web tax”: l’imposta sui servizi digitali

di Carla De Luca | 13 Giugno 2019
E-commerce, web tax e criptovalute - 6. La “web tax”: l’imposta sui servizi digitali

La legge di bilancio 2019 (cfr. art. 1 , commi 35 ss., della legge 30 dicembre 2018, n. 145) istituisce e disciplina l’imposta sui servizi digitali (cd. web tax). Soggetti passivi sono gli esercenti attività d’impresa che, singolarmente o a livello di gruppo, nel corso di un anno solare, realizzano congiuntamente un ammontare complessivo di ricavi, ovunque realizzati, non inferiore a 750 milioni di euro e un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali, realizzati nel territorio dello Stato, non inferiore a 5,5 milioni di euro. Non sono tassabili i ricavi derivanti dai servizi resi a soggetti che si considerano controllati, controllanti o controllati dallo stesso soggetto controllante. I ricavi tassabili sono assunti al lordo dei costi e al netto dell’IVA e di altre imposte indirette. Il periodo d’imposta coincide con l’anno solare. Un ricavo si considera tassabile in un determinato periodo d’imposta, se l’utente di un servizio tassabile è localizzato nel territorio dello Stato in tale periodo. L’imposta dovuta si ottiene applicando l’aliquota del 3 per cento all’ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo in ciascun trimestre. I soggetti passivi devono versare l’imposta entro il mese successivo a ciascun trimestre e alla presentazione della dichiarazione annuale dell’ammontare dei servizi tassabili prestati entro quattro mesi dalla chiusura del periodo d’imposta.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La web tax tassa al 3% i ricavi da servizi digitali in Italia per imprese con ricavi globali ≥750 milioni e digitali italiani ≥5,5 milioni. Versamento trimestrale, nuove regole stabile organizzazione.