Il Decreto Crescita introduce, all’art. 8, modifiche al c.d. Sisma bonus. In particolare l’art. 16 del D.L. n. 63/2013 vede l’inclusione, al comma 1-septies, delle zone a rischio sismico 2 e 3 (rispetto alla precedente versione che faceva riferimento esclusivamente alle zone 1).
In sostanza, la detrazione maggiorata al 75% o all’85% del prezzo di acquisto dell’unità immobiliare, calcolato su un ammontare massimo di spesa non superiore a 96.000 euro, ceduta da imprese di costruzione o ristrutturazione, viene estesa anche agli immobili ricadenti nelle zone a rischio sismico 2 e 3 e non solo agli immobili ricadenti in zone a rischio sismico 1.
Quindi, se gli interventi per la riduzione del rischio sismico, che danno diritto alle più elevate detrazioni del 70 o dell’80%, sono effettuati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare nei comuni che si trovano in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, chi compra l’immobile nell’edificio ricostruito può usufruire di una detrazione pari, rispettivamente, al 75 o all’85% del prezzo di acquisto della singola unità immobiliare, come riportato nell’atto pubblico di compravendita, entro un ammontare massimo di 96.000 euro.
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