Il D.L. 14 agosto 2020, n. 104, cd. decreto “Agosto”, introduce, all’art. 9, una nuova indennità omnicomprensiva, pari a 1.000 euro, per i lavoratori dipendenti stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore del decreto.
La medesima norma prevede anche per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che hanno i requisiti di cui all’art. 38 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, un’indennità di 1.000 euro, erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro.
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