L’art. 35 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, individua i presupposti dell’obbligo di segnalazione di un’operazione sospetta, da attuare prima di compiere l’operazione e inviare all’UIF, quando i soggetti obbligati sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che i fondi provengano da attività criminosa. Specifici indicatori di anomalia agevolano l’individuazione delle operazioni sospette La segnalazione può essere effettuata direttamente, tramite registrazione sul portale Infostat-UIF, oppure tramite l’organismo di autoregolamentazione del segnalante, che dovrà avere preventivamente stipulato un protocollo di intesa con l’UIF. Il CNDCEC ha messo a disposizione degli iscritti il software AS-S0S. L’identità del segnalante deve restare riservata e vi è il divieto di comunicare al cliente interessato o a terzi dell’avvenuta segnalazione. L’obbligo di segnalazione sussiste anche in caso di sospetto di riciclaggio di denaro proveniente da un reato fiscale. L’art. 49 del D.Lgs. n. 231/2007 disciplina il divieto di trasferimento di denaro in contante e di titoli al portatore, quando il trasferimento è pari o superiore a 3.000 euro. La Ragioneria generale dello Stato ha sviluppato l’applicativo SIAR per gestire tali segnalazioni. In deroga al tale divieto, i commercianti al minuto e le agenzie di viaggio e turismo possono vendere beni e servizi a cittadini stranieri non residenti in Italia, entro il limite di 15.000 euro.
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