La disciplina tributaria del produttore agricolo è da tempo consolidata ma piuttosto articolata e ha le sue basi sui contenuti dell’art. 2135 c.c. relativo all’imprenditore agricolo.
I produttori agricoli, ai fini IVA possono applicare i regimi speciali naturali (esonero e/o speciale) ovvero il regime ordinario (IVA da IVA) per scelta.
Con recenti provvedimenti, infine, è stata confermata la non imponibilità ai fini IRPEF dei redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti (CD) e degli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella propria previdenza agricola, la sospensione della verifica della prevalenza per i produttori agricoli colpiti da calamità naturali o evidenti epidemiologici e l’abrogazione dell’IRAP per le imprese agricole individuali sulle attività che, nonostante l’esclusione dal 2016, erano soggette ancora al tributo regionale.
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