Guida
Scioglimento e liquidazione delle società di persone

Scioglimento e liquidazione delle società di persone - 3. La liquidazione

di Flavia Silla | 23 Ottobre 2018
Scioglimento e liquidazione delle società di persone - 3. La liquidazione

Con la fase di liquidazione si converte in danaro il patrimonio sociale per pagare i creditori sociali e poi procedere alla divisione dell’eventuale residuo attivo tra i soci. Si illustrano la nomina, le caratteristiche, gli adempimenti e i poteri gestori dei liquidatori, la rappresentanza esterna e quella processuale, il divieto di compiere nuove operazioni, il pagamento dei debiti sociali, il divieto di ripartizione tra i soci, la richiesta ai soci di ulteriori versamenti, la restituzione dei beni conferiti in godimento, il bilancio finale di liquidazione e il piano di riparto tra i soci. I liquidatori hanno diritto al compenso per l’attività svolta e al rimborso delle spese anticipate. Il liquidatore cessa dall’incarico al termine dell’attività di liquidazione e, nello specifico, con la cancellazione della società dal Registro delle imprese. Vi possono essere rinuncia all’incarico o revoca dallo stesso. La responsabilità del liquidatore segue le medesime regole previste per l’amministratore, salva una diversa previsione dell’atto costitutivo.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La fase di liquidazione converte il patrimonio sociale in denaro per pagare i creditori e ripartire eventuali residui attivi tra i soci. I liquidatori, nominati dai soci o dal tribunale, gestiscono la procedura con poteri simili agli amministratori, rispettando divieti specifici e adempimenti formali. La loro responsabilità segue le regole previste per gli amministratori.