
Gli effetti dello scioglimento si determinano, nelle ipotesi di decorso del termine, conseguimento dell’oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell’assemblea, riduzione del capitale al di sotto del minimo legale e nelle ipotesi previste dagli artt. 2437-quater e 2473 c.c., alla data dell’iscrizione presso l’ufficio del Registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa e, nell’ipotesi di deliberazione dell’assemblea, alla data dell’iscrizione della relativa deliberazione.

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