Le s.p.a., le s.a.p.a. e le s.r.l. si sciolgono per: il decorso del termine; il conseguimento dell’oggetto sociale o la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l’assemblea, all’uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie; l’impossibilità di funzionamento o la continuata inattività dell’assemblea; la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto disposto dagli artt. 2447 e 2482-ter c.c.; nelle ipotesi previste dagli artt. 2437-quater e 2473 cc.; per deliberazione dell’assemblea; per le altre cause previste dall’atto costitutivo o dallo statuto; per le altre cause previste dalla legge. Quando l’atto costitutivo o lo statuto prevedono altre cause di scioglimento, essi devono determinare la competenza a deciderle o accertarle, e ad effettuare gli adempimenti pubblicitari.
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