La proprietà di un’impresa può essere trasferita con contratto provato per iscritto e registrato; il contratto di cessione, stipulato sia in forma pubblica che per scrittura privata autenticata, deve essere depositato presso il Registro delle imprese entro trenta giorni dalla data di avvenuto trasferimento. Nella cessione d’azienda, i crediti che l’azienda ceduta vanta ancora nei confronti di terzi vengono trasferiti all’acquirente. Per tutti i debiti inerenti all’esercizio d’impresa, ma sviluppatisi antecedentemente alla cessione, il cedente risulta ancora responsabile. Nel trasferimento di un’azienda commerciale risponde di tali debiti anche l’acquirente dell’azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori. Il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell’azienda o del ramo d’azienda, per il pagamento dell’imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo, anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore. L’obbligazione del cessionario è limitata al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli Uffici dell’A.F. e degli enti preposti all’accertamento dei tributi di loro competenza. La responsabilità del cessionario non è soggetta alle limitazioni, qualora la cessione sia stata attuata in frode dei crediti tributari. La disposizione non si applica quando la cessione avviene nell’ambito di una procedura concorsuale, di un accordo di ristrutturazione dei debiti, di un piano attestato o di un procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento o di liquidazione del patrimonio.
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