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PROCESSO TRIBUTARIO

Processo tributario - 21. Sentenza

di Fabio Pace | 3 Marzo 2025
Processo tributario - 21. Sentenza

La sentenza deve contenere: l'indicazione della composizione del Collegio, delle parti e dei loro difensori, se vi sono; la concisa esposizione dello svolgimento del processo; le richieste delle parti; la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto di accoglimento o rigetto, relativi alle questioni di merito e a quelle attinenti ai vizi di annullabilità o nullità dell'atto; il dispositivo; la data della deliberazione. Essa è sottoscritta dal Presidente e dall'estensore.
La sentenza è resa pubblica, nel testo integrale originale, mediante deposito nella segreteria della Corte di giustizia tributaria entro trenta giorni dalla data della deliberazione. L'avvenuto deposito risulta con l’apposizione sulla sentenza della firma del segretario e della data. Il dispositivo è comunicato alle parti costituite entro dieci giorni dal deposito.
Ciascuna parte può richiedere copie autentiche della sentenza alla segreteria, che è tenuta a rilasciarle entro cinque giorni, previa corresponsione delle spese. Le parti hanno l'onere di notificare direttamente la sentenza alle altre parti, depositando, nei successivi trenta giorni, l'originale o copia autentica dell'originale notificato, o copia autentica della sentenza consegnata o spedita per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo posta insieme all'avviso di ricevimento nella segreteria, che ne rilascia ricevuta e la inserisce nel fascicolo d'ufficio. Se nessuna delle parti notifica la sentenza, l’impugnazione non può essere proposta decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. Tale termine non si applica, se la parte non costituita dimostri di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell'avviso di fissazione d'udienza.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il D.Lgs. n. 175/2024 approva il Testo Unico della giustizia tributaria, abrogando il D.Lgs. n. 546/1992 dal 1° gennaio 2026 e introduce nuove disposizioni, inclusa la modifica del processo tributario, applicabile dal 5 gennaio 2024.