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PROCESSO TRIBUTARIO

Processo tributario - 31. Rimessione alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e non riproponibilità dell’appello dichiarato inammissibile

di Fabio Pace | 3 Marzo 2025
Processo tributario - 31. Rimessione alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e non riproponibilità dell’appello dichiarato inammissibile

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado rimette la causa alla Corte di giustizia tributaria di primo grado che ha emesso la sentenza impugnata quando: dichiara la competenza declinata o la giurisdizione negata dal primo giudice; riconosce che nel giudizio di primo grado il contraddittorio non è stato regolarmente costituito o integrato; riconosce che la sentenza impugnata, erroneamente giudicando, ha dichiarato estinto il processo in sede di reclamo contro il provvedimento presidenziale; riconosce che il Collegio della Corte di giustizia tributaria di primo grado non era legittimamente composto; manca la sottoscrizione della sentenza da parte del giudice di primo grado. Al di fuori di tali casi, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado decide nel merito, previamente ordinando, ove occorra, la rinnovazione di atti nulli compiuti in primo grado. Dopo che la sentenza di rimessione della causa al primo grado è formalmente passata in giudicato, la segreteria della Corte di giustizia tributaria di secondo grado, nei successivi 30 giorni, trasmette d'ufficio il fascicolo del processo alla segreteria della Corte di giustizia tributaria di primo grado, senza necessità di riassunzione a istanza di parte.
L'appello dichiarato inammissibile non può essere riproposto, anche se non è decorso il termine stabilito dalla legge.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il Testo Unico della giustizia tributaria, approvato con il D.Lgs. 175/2024, contiene principi e criteri direttivi per il contenzioso tributario e abroga le disposizioni precedenti. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado può rimettere la causa al primo grado solo in casi specifici.