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PROCESSO TRIBUTARIO

Processo tributario - 29. Forma, proposizione e notificazione del ricorso in appello e giudizio di secondo grado

di Fabio Pace | 3 Marzo 2025
Processo tributario - 29. Forma, proposizione e notificazione del ricorso in appello e giudizio di secondo grado

Il ricorso in appello contiene l’indicazione della Corte di giustizia tributaria a cui è diretto, dell’appellante e delle altre parti nei cui confronti è proposto, gli estremi della sentenza impugnata, l’esposizione sommaria dei fatti, l’oggetto della domanda e i motivi specifici dell’impugnazione. È inammissibile se manca o è assolutamente incerto uno di tali elementi o se non è sottoscritto. È proposto nelle forme di cui all’art. 20, commi 1 e 2, nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado e deve essere depositato a norma dell’art. 22, commi 1, 2 e 3. 
Il Presidente e i Presidenti di Sezione della Corte di giustizia tributaria di secondo grado hanno poteri corrispondenti a quelli del Presidente e dei Presidenti di Sezione della Corte di giustizia tributaria di primo grado.
Le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado, che non sono specificamente riproposte in appello, si intendono rinunciate.
Nel giudizio d’appello non si possono proporre domande nuove e, se proposte, vanno dichiarate inammissibili d’ufficio. Possono, tuttavia, essere chiesti gli interessi maturati dopo la sentenza impugnata. Non si possono proporre nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d’ufficio.
Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, a meno che il Collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione o che la parte dimostri di non avere potuto produrli in primo grado per causa ad essa non imputabile. Se la parte viene a conoscenza di documenti non prodotti dalle altre parti in primo grado, da cui emergano vizi degli atti impugnati, possono essere proposti motivi aggiunti.
Nel procedimento d’appello si osservano, in quanto applicabili, le norme dettate per il procedimento di primo grado, se non sono incompatibili.

 

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175, approva il Testo Unico della giustizia tributaria, con nuove disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2026. Il processo di secondo grado è disciplinato dall'atto d'appello, che deve contenere specifici elementi e rispettare le norme procedurali del primo grado. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova o documenti a meno che siano indispensabili per la decisione o la parte dimostri di non aver potuto produrli per causa non imputabile.