Nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio, questo, con i relativi interessi, deve essere pagato: per i due terzi, dopo la sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado che respinge il ricorso; per l'ammontare risultante dalla sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso; per il residuo ammontare determinato nella sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado; per l'ammontare dovuto nella pendenza del giudizio di primo grado dopo la sentenza della Corte di cassazione di annullamento con rinvio e per l'intero importo indicato nell'atto, in caso di mancata riassunzione. Gli importi vanno diminuiti di quanto già corrisposto. Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado, con i relativi interessi, deve essere rimborsato d'ufficio entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza. In caso di mancata esecuzione del rimborso, il contribuente può richiedere l'ottemperanza alla Corte di giustizia tributaria di primo grado o, se il giudizio è pendente nei gradi successivi, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado. Le imposte suppletive devono essere corrisposte dopo l'ultima sentenza non impugnata o impugnabile solo con ricorso in cassazione. Il pagamento, in pendenza di processo, delle risorse proprie tradizionali di cui all'art. 2, par. 1, lett. a), della Dec. 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e dell'IVA riscossa all'importazione resta disciplinato dal codice doganale comunitario e dalle altre disposizioni UE in materia.
Per la riscossione delle sanzioni si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce.
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