In qualunque momento, il Presidente della Sezione dispone con decreto la riunione dei ricorsi assegnati alla Sezione da lui presieduta, che hanno lo stesso oggetto o sono fra loro connessi. Se i processi pendono dinanzi a Sezioni diverse della stessa Corte, il Presidente di questa, d’ufficio o su istanza di parte o su segnalazione dei Presidenti delle Sezioni, determina con decreto la Sezione davanti alla quale i processi devono proseguire, riservando a tale Sezione di provvedere alla riunione. Se il Collegio rileva che la riunione dei processi connessi ritarda o rende più gravosa la loro trattazione, può, con ordinanza motivata, disporne la separazione.
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