La fase processuale della costituzione in giudizio, salvo casi eccezionali, è ora interamente telematizzata. Il ricorrente, entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità, deposita il ricorso notificato o copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo posta. Deve depositare la nota di iscrizione al ruolo, con l’indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell’atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso.
L'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
In caso di consegna o spedizione a mezzo posta, la conformità dell'atto depositato a quello consegnato o spedito è attestata dal ricorrente. Se l'atto depositato non è conforme a quello consegnato o spedito, il ricorso è inammissibile.
L'ente impositore, l'agente della riscossione e i soggetti nei cui confronti è stato proposto il ricorso si costituiscono in giudizio entro 60 giorni dal giorno in cui il ricorso è stato notificato, consegnato o ricevuto a mezzo posta. La costituzione del resistente è fatta mediante deposito del proprio fascicolo con le controdeduzioni. Nelle controdeduzioni il resistente espone le sue difese, prendendo posizione sui motivi dedotti dal ricorrente e indica le prove di cui intende valersi, proponendo le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio e instando, se del caso, per la chiamata di terzi in causa.
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