Con modifiche apportate al Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115), si è provveduto a consentire l’applicazione del contributo unificato ai ricorsi e agli altri atti del processo tributario. Il contributo unificato è, pertanto, dovuto per ciascun grado di giudizio del processo tributario. Il suo ammontare è commisurato al valore della controversia. L’imposta di bollo non si applica agli atti e provvedimenti soggetti al contributo unificato del processo tributario.
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