Le comunicazioni sono fatte mediante avviso della segreteria della Corte di giustizia tributaria consegnato alle parti, che ne rilasciano subito ricevuta, o spedito a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento. Le comunicazioni agli enti impositori, agli agenti della riscossione e ai soggetti iscritti nell'albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali possono essere fatte mediante trasmissione di elenco in duplice esemplare, uno dei quali, immediatamente datato e sottoscritto per ricevuta, è restituito alla segreteria della Corte. La segreteria può anche richiedere la notificazione dell'avviso da parte dell'ufficiale giudiziario o del messo comunale. Le notificazioni sono fatte secondo gli artt. 137 ss. c.p.c., salvo quanto disposto dall'art. 17. Le notificazioni possono essere fatte anche direttamente a mezzo posta mediante spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, ovvero all'Ufficio e all'ente locale mediante consegna dell'atto all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia. Gli enti impositori, gli agenti della riscossione e i soggetti iscritti nell'albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali provvedono alle notificazioni anche a mezzo del messo comunale o di messo autorizzato dall'A.F. Qualunque comunicazione o notificazione a mezzo posta si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione o dalla comunicazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto.
Le comunicazioni sono effettuate anche mediante l'utilizzo della PEC. L'indirizzo di PEC del difensore o delle parti è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo. Nei procedimenti nei quali la parte sta in giudizio personalmente e il relativo indirizzo di PEC non risulta dai pubblici elenchi, il ricorrente può indicare l'indirizzo di posta al quale vuole ricevere le comunicazioni. In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di PEC ovvero di mancata consegna del messaggio di PEC per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della Corte. L'indicazione dell'indirizzo di PEC equivale alla comunicazione del domicilio eletto.
Le comunicazioni e le notificazioni sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio. Le variazioni del domicilio o della residenza o della sede hanno effetto dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata notificata alla segreteria della Corte e alle parti costituite la denuncia di variazione. L'indicazione della residenza o della sede e l'elezione del domicilio hanno effetto anche per i successivi gradi del processo. Se mancano l'elezione di domicilio o la dichiarazione della residenza o della sede nel territorio dello Stato o se, per la loro assoluta incertezza, la notificazione o la comunicazione degli atti non è possibile, questi sono comunicati o notificati presso la segreteria della Corte.
Errore di accesso al sistema, riprova tra qualche minuto
Prova nuovamente ad eseguire l'accessoATTENZIONE: 10 tentativi rimasti prima di bloccare l'account.
Se non ricordi la password clicca qui
Operazione riuscita correttamente
Si è verificato un errore, riprova più tardi
Funzionalità non abilitata per utenti Demo
La funzione di ricerca è disponibile solo per gli utenti abbonati