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IMPOSTE DIRETTE - IRES

IRES - 59. Transfer pricing

di Roberta Braga | 5 Febbraio 2026
IRES - 59. Transfer pricing

Il transfer pricing serve a regolare il trasferimento di reddito da uno Stato ad un altro, nel contesto delle operazioni infragruppo svolte a prezzi inferiori o superiori rispetto a quelli applicabili tra soggetti indipendenti.
Spetta all’art. 110, comma 7, del T.U.I.R., dettare i criteri di valutazione dei componenti di reddito generati dalle operazioni effettuate da soggetti residenti con soggetti non residenti.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il transfer pricing regola il trasferimento di reddito tra società infragruppo in Paesi diversi, basandosi su prezzi di mercato. Si applica a operazioni tra società residenti e non residenti controllate o collegate, con criteri determinati dall'art. 110 del T.U.I.R. e linee guida specifiche.