L’affittuario o l’usufruttuario di aziende possono dedurre le relative quote di ammortamento, commisurate al costo originario dei beni risultante dalla contabilità del concedente, fino a concorrenza del costo non ancora ammortizzato.
Se il concedente non ha tenuto regolarmente la contabilità dei beni ammortizzabili o vi ha provveduto secondo modalità semplificate, si considerano già dedotte, per il 50%, le quote relative al periodo di ammortamento decorso.
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