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IMPOSTE DIRETTE - IRES

IRES - 1. Accantonamenti

di Roberta Braga | 8 Settembre 2026
IRES - 1. Accantonamenti

Gli accantonamenti ai fondi per rischi e oneri deducibili ai fini IRES comprendono le somme destinate ai fondi di quiescenza e previdenza, i fondi di svalutazione crediti e rischi su crediti e, da ultimo, quelle che alimentano fondi stanziati dalle imprese che svolgono determinate attività o che operano in determinati settori (artt. 105, 106 e 107 del T.U.I.R.). Con riferimento al Fondi di quiescenza e previdenza, il legislatore fiscale fa esplicito riferimento alla disciplina civilistica dettata dagli artt. 2117 e 2120 c.c.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Gli accantonamenti rappresentano oneri o perdite di competenza, rilevati nei fondi per rischi e oneri, con caratteristiche determinate ma incerti in termini di importo e data. Generalmente indeducibili ai fini IRES, eccezioni esistono per specifiche categorie come TFR e fondi previdenziali. Le deduzioni seguono criteri di competenza, con limiti e condizioni variabili.