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IMPOSTE DIRETTE - IRES

IRES - 2. ACE

di Roberta Braga | 5 Febbraio 2026
IRES - 2. ACE

L’Aiuto alla Crescita Economica (c.d. ACE) costituisce un beneficio fiscale finalizzato a patrimonializzare l’impresa, tenendo in considerazione gli incrementi patrimoniali verificatisi in un determinato arco temporale.
Introdotto ex art. 1 del D.L. n. n. 201/2011, convertito con la Legge n. 214/2011, è stato abrogato ad opera dell’art. 1, comma 1080, della Legge n. 145/2018 e, infine, è stato ripristinato dall’art. 1, comma 287, della Legge n. 160/2019, con effetto immediato, vale a dire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018. A partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, viene abolito l’ACE ex art. 5 del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216 (c.d. Legge delega fiscale) e le relative regole restano valide solo per le eccedenze pregresse.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
L'ACE (Aiuto alla Crescita Economica) è una deduzione fiscale per incrementi del capitale proprio, reintrodotta nel 2019. Beneficiari sono società di capitali, enti commerciali e stabili organizzazioni. L'aliquota è del 1,3%, con un'incremento del 40% per società quotate. L'eccedenza può essere riportata o convertita in credito d'imposta. ACE innovativa (2021) ha aliquota al 15% e credito d'imposta utilizzabile anticipatamente. Abolizione prevista dal 2024, ma valida per eccedenze pregresse.