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Imposte dirette - IRPEF

IRPEF - 41. Redditi da allevamento

di Saverio Cinieri | 9 Maggio 2023
IRPEF - 41. Redditi da allevamento

Il reddito derivante dall’allevamento di animali su terreni agricoli si considera compreso nel reddito agrario, se gli animali sono nutriti con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno agricolo; in tal caso, i soggetti possessori del terreno (se persone fisiche, società semplici o enti non commerciali) non devono determinare alcun reddito aggiuntivo.
Se la quantità degli animali allevati supera il limite di cui sopra, il reddito eccedente viene qualificato come reddito d’impresa e viene determinato, attribuendo a ciascun capo un reddito pari al valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite medesimo, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
L'allevamento di animali deve avvenire con mangimi prodotti per almeno il 25% sul terreno, determinando il numero di capi per specie. Il reddito eccedente costituisce reddito d'impresa.