Il reddito derivante dall’allevamento di animali su terreni agricoli si considera compreso nel reddito agrario, se gli animali sono nutriti con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno agricolo; in tal caso, i soggetti possessori del terreno (se persone fisiche, società semplici o enti non commerciali) non devono determinare alcun reddito aggiuntivo.
Se la quantità degli animali allevati supera il limite di cui sopra, il reddito eccedente viene qualificato come reddito d’impresa e viene determinato, attribuendo a ciascun capo un reddito pari al valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite medesimo, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi.
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