Sono deducibili dal reddito complessivo, i contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, nati al fine di favorire l’erogazione di forme di assistenza sanitaria integrativa rispetto a quelle assicurate dal Servizio sanitario nazionale e con queste comunque direttamente integrate.
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