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IVA 2026 - 43. Operazioni con la Repubblica di San Marino

di Stefano Setti | 4 Febbraio 2026
IVA 2026 - 43. Operazioni con la Repubblica di San Marino

La disciplina agli effetti dell’IVA in merito agli scambi di beni tra l’Italia e la Repubblica di San Marino è regolata dall’art. 71 del D.P.R. n. 633/1972. Il D.M. del 21 giugno 2021, che è entrato in vigore dal 1° ottobre 2021 e da tale data ha sostituito il D.M. del 24 dicembre 1993, ha stabilito che, dal 1° luglio 2022 (in via facoltativa dal 1° ottobre 2021 fino al 30 giugno 2022), per le cessioni di beni effettuate nell’ambito dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, le fatture, nonché le eventuali note di variazione IVA, andranno emesse in formato elettronico utilizzando il sistema di interscambio (c.d. SDI). Da ultimo il Provvedimento del 30 settembre 2021 ha confermato che il codice SDI da utilizzare con San Marino è il seguente 2R4GTO8.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Dal 1° luglio 2022, le fatture per scambi di beni tra Italia e San Marino devono essere elettroniche, con codice destinatario 2R4GTO8. Obblighi IVA e reverse charge applicabili.