Il regime di esonero dagli adempimenti IVA torna applicabile ai produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato, o in caso di inizio di attività prevedono di realizzare, un volume d'affari non superiore ad euro 7.000, costituito per almeno 2/3 da cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella Parte I della Tabella A, allegata al D.P.R. n. 633/1972 (art. 34, sesto comma, del D.P.R. n. 633/1972).
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