La Certificazione Unica deve essere predisposta ed inviata anche ai soggetti percettori di redditi da lavoro autonomo o redditi diversi che abbiano subito delle ritenute alla fonte a titolo d’imposta o di acconto.
Come indicato delle istruzioni ministeriali, per il periodo d’imposta 2024, i sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate: entro il 17 marzo 2025 (il 16 marzo 2025 cade di domenica), le CU relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e ai redditi diversi; entro il 31 marzo 2025, le CU relative ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale (D.Lgs. n. 108/2024 che modifica il D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, ed in particolare l’art. 4, comma 6-quinquies); entro il 31 ottobre 2025 (termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta mod. 770) le CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.
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