Il quadro CE del modello Redditi ENC è riservato ai soggetti che hanno prodotto all’estero redditi per i quali si è resa definitiva l’imposta ivi pagata, al fine di determinare il credito spettante ai sensi dell’art. 165 del TUIR. Le imposte da indicare sono quelle divenute “definitive” entro il termine di presentazione della dichiarazione, oppure, nel caso di opzione di cui al comma 5 dell’art. 165 del TUIR, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d’imposta successivo.
Si considerano pagate a titolo definitivo le imposte divenute irripetibili; pertanto, non vanno indicate, ad esempio, le imposte pagate in acconto o in via provvisoria e quelle per le quali è prevista la possibilità di rimborso totale o parziale.
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