Le rimanenze, suddivise nelle varie componenti previste dall’articolo 2424 del Codice civile (materie prime, sussidiarie e di consumo; prodotti in corso di lavorazione e semilavorati; lavori in corso su ordinazione; prodotti finiti e merci) vanno iscritte all’attivo dello Stato patrimoniale rilevando la rimanenza al termine dell’esercizio.
La variazione delle rimanenze, determinata dal differenziale (positivo o negativo) tra rimanenze finali e rimanenze iniziali, viene rilevata a Conto economico nel valore della produzione se relativa a variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti o a variazioni dei lavori in corso su ordinazione, mentre viene rilevata tra i costi della produzione se relativa a materie prime, sussidiarie, di consumo e merci.
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