Nella voce Immobilizzazioni finanziarie dell’attivo dello Stato patrimoniale vanno iscritte le partecipazioni che rappresentano un investimento durevole e quelle detenute in altre imprese in misura non inferiore a quelle stabilite dal terzo comma dell'art. 2359 Codice civile.
Nella medesima voce vanno iscritti i crediti di natura finanziaria, gli altri titoli diversi dalle partecipazioni destinati a permanere durevolmente nel patrimonio aziendale e le azioni proprie.
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