Il credito d’imposta per gli investimenti nella ZES Unica, con una disciplina ad hoc contenuta all’art.16-bis del D.L. n. 124/2023, è riconosciuto anche in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nel settore forestale e nel settore della pesca e acquacoltura.
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