Il contribuente sottoposto a verifica deve sapere che la documentazione che rifiuta di consegnare o di cui omette la regolare tenuta può essere acquisita d’imperio dai funzionari o militari della Gdf, e che sono previste conseguenze negative a suo discapito. La mancata collaborazione può manifestarsi con l’omessa tenuta dei libri e delle scritture contabili obbligatori o il rifiuto di esibizione di documenti durante la verifica su esplicita richiesta dei verificatori, ai quali incombe l’onere della prova di avere informato il contribuente delle conseguenze di tale comportamento. Le conseguenze della mancata collaborazione possono essere l’inutilizzabilità di quanto non esibito, la legittimazione a sottoporre il contribuente ad accertamento induttivo extra-contabile e l’irrogazione di sanzioni amministrative e/o penali. Gli accessi hanno lo scopo di ispezionare, verificare e raccogliere tutte o parte delle scritture contabili del contribuente, unitamente a qualsiasi altro tipo di documentazione potenzialmente utile alla ricostruzione dell’effettiva capacità contributiva del soggetto sottoposto a controllo, nonché all’eventuale rideterminazione in via induttiva del reddito e del volume d’affari. Oggetto di interesse sono la documentazione obbligatoria, quella “extra-contabile”, nonché le dichiarazioni o risposte rese dal contribuente. La tutela del segreto professionale costituisce il principio generale a tutela del rapporto confidenziale che si instaura tra il cliente e il suo professionista.
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