
Un contribuente ricorre avverso diniego di definizione agevolata, dovuto al fatto che, nella lite in questione, distinta da quella relativa ad altro avviso, entrambe le sentenze di merito erano state favorevoli all'Ufficio.
Il contribuente osserva che il giudizio di impugnazione è unico avverso due avvisi di liquidazione connessi, collegati allo stesso atto di trasferimento immobiliare e impugnati con unico ricorso. Sottolinea che la norma autorizza la definizione agevolata della lite in cui l'A.F. sia rimasta, in tutto o in parte, soccombente in uno dei gradi di giudizio, senza distinguere in caso di impugnazione di diversi atti nello stesso giudizio.
La norma fa riferimento alle liti tributarie pendenti in Cassazione, per le quali l'Agenzia risulti soccombente in tutto o in parte, in tale modo imponendo la necessaria valutazione della soccombenza, avendo riguardo ai singoli atti impositivi che ne costituiscono oggetto. Anche in caso di trattazione processuale unitaria, le controversie rimangono autonome e distinte, potendosi pervenire a decisioni differenziate.
Ai fini della definizione, non conta l'unicità del procedimento, ma l'autonomia dei singoli atti impositivi impugnati. Il comma 8 dell'art. 5 della legge n. 130/2022 prevede, per ciascuna controversia autonoma, da intendersi quella relativa a ciascun atto impugnato, la presentazione di una distinta domanda di definizione, in tale modo confermando che l'atto tributario, e non il giudizio o la sentenza che lo definisce, costituisce il riferimento della procedura di definizione agevolata della lite pendente (Cass. ord. 12 gennaio 2023, n. 805).

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