
Il ricorso è proposto in qualità di creditore di società fallita, con azione surrogatoria, da proprietario di quote sociali sequestrate, eccependo che la curatela si sia disinteressata delle vicende fiscali della società.
Se i presupposti di un rapporto tributario si sono formati prima della dichiarazione di fallimento, il fallito a cui sia stato notificato l'atto impositivo può impugnarlo, ex art. 43 l.f., a condizione che il curatore si sia astenuto dall'impugnazione, assumendo un comportamento oggettivo di semplice inerzia, indipendentemente dalla consapevolezza e volontà che l'abbiano determinato (Cass., SS.UU., sent. 28 aprile 2023, n. 11287). L'insussistenza di tale inerzia comporta, per il fallito, il difetto della capacità processuale di impugnare l'atto impositivo, vizio suscettibile di essere rilevato, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo.
In tema di obbligazioni tributarie, nelle società di capitali l'interesse del socio alla conservazione della consistenza patrimoniale della società è tutelato solo attraverso gli strumenti interni che ne assicurano la partecipazione alla vita sociale, secondo le regole stabilite dall'ordinamento societario, e non implica la legittimazione a ricorrere in proprio ex art.21 D.Lgs. n. 546/1992 per impugnare l'atto impositivo affinché non si consolidi la pretesa erariale, esercizio che resta riservato alla società (Cass., Sez. 3, sent. 19 agosto 2003, n. 12114; Cass., Sez. 2, ord. 21 ottobre 2021, n. 29325).
La legittimazione non sussiste nemmeno quale creditore in surroga, rectius per azione surrogatoria ex art. 2900 c.c. L'interesse del socio al potenziamento e alla conservazione della consistenza economica dell'ente è tutelabile solo con strumenti interni, tra cui la possibilità di insorgere contro le deliberazioni invalide, ma non implica, sul versante esterno, la legittimazione ad agire, nei confronti dei terzi, per fare annullare o dichiarare nulli anche i negozi intercorsi fra questi ultimi e la società, potendo tale validità essere contestata solo dalla società, come si evince dall'obbligo, facente capo all'amministratore, di attivarsi nelle dovute forme per eliminare gli effetti del vizio (Cass. sent. 25 febbraio 2009, n. 4579; Cass. ord. 21 ottobre 2021, n. 29325).

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