
Sulla premessa che la società di fatto è stata cancellata d’ufficio dal Registro imprese, l’impugnazione avverso la sentenza che ha definito il grado di giudizio in cui l’effetto estintivo è occorso deve essere, a pena di inammissibilità, effettuata dal e nei confronti dei soci, in quanto successori della società estinta.
L’art. 29 del D.P.R. n. 581/1995 (regolamento di attuazione dell’art. 8 della legge n. 580/1993, in materia di istituzione del registro imprese di cui all’art. 2188 c.c.) stabilisce che le società costituite con atto registrato, iscritte o annotate nel registro delle ditte e non iscritte nel registro delle società alla data di entrata in vigore del regolamento, restano iscritte nel registro delle ditte fino alla loro regolarizzazione e comunque non oltre il 26 gennaio 1997 e, pertanto, la cancellazione per mancata registrazione della società di persone, con la sua conseguente qualificazione quale società irregolare, non può equipararsi al fenomeno dell’estinzione societaria per intervenuta cancellazione dal registro imprese. Il principio si applica, a maggior ragione, per l’ipotesi del mancato transito dal registro delle ditte al registro delle imprese di una società di fatto, che non si estingue, ma mantiene la sua natura irregolare, con applicazione della normativa sulla società semplice.
La cancellazione per mancata registrazione della società di persone, con la sua conseguente qualificazione quale società irregolare (Cass., Sez. L, sent. 21 agosto 1996, n. 7692; Sez. 3, sent. 23 febbraio 1981, n. 1069; Sez. 1, sent. 19 agosto 1969, n. 3017; Sez. 1, sent. 29 ottobre 1963, n. 2892), non può equipararsi al fenomeno dell’estinzione societaria per intervenuta cancellazione dal registro delle imprese.
Nella specie, si è realizzato un caso di annotazione che attesta proprio la mancata iscrizione e non permette di inferire dalla stessa la possibilità di invocare tutti gli effetti ricollegabili al fenomeno estintivo scaturente dalla cancellazione (Cass., Sez. 2, 24 gennaio 2020, n. 1625; Cass. 1° agosto 2023, n. 23418), tanto più che la società ha continuato a porre in essere attività di impresa e attività processuale.
Consegue l’inammissibilità del ricorso proposto, in proprio, dai soci, per carenza di legittimazione.

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