
L’Agenzia censura la sentenza resa all’esito del giudizio di ottemperanza perché ha ritenuto suscettibile di essere portato a esecuzione un titolo giudiziario radicalmente inesistente, in quanto la sentenza era stata emessa in un processo il cui ricorso introduttivo non le era mai stato notificato.
La Sezione Tributaria ha disposto, ai sensi dell’art. 374, secondo comma, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione se la notifica della sentenza al cd. contumace involontario sia idonea a fare decorrere il termine breve per la relativa impugnazione, anche nel caso in cui la notifica dell’atto introduttivo del processo fosse stata non nulla, ma inesistente, o se in tale ultimo caso l’inesistenza della sentenza possa essere fatta valere, senza limiti di tempo, in un autonomo giudizio di cognizione o in via di eccezione.

Errore di accesso al sistema, riprova tra qualche minuto
Prova nuovamente ad eseguire l'accessoATTENZIONE: 10 tentativi rimasti prima di bloccare l'account.
Se non ricordi la password clicca qui
Operazione riuscita correttamente
Si è verificato un errore, riprova più tardi
Funzionalità non abilitata per utenti Demo
La funzione di ricerca è disponibile solo per gli utenti abbonati