Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 20 marzo 2026, n. 794

di Fabio Pace | 20 Marzo 2026
Rassegna di giurisprudenza 20 marzo 2026, n. 794

L’Agenzia censura la sentenza resa all’esito del giudizio di ottemperanza perché ha ritenuto suscettibile di essere portato a esecuzione un titolo giudiziario radicalmente inesistente, in quanto la sentenza era stata emessa in un processo il cui ricorso introduttivo non le era mai stato notificato.
La Sezione Tributaria ha disposto, ai sensi dell’art. 374, secondo comma, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione se la notifica della sentenza al cd. contumace involontario sia idonea a fare decorrere il termine breve per la relativa impugnazione, anche nel caso in cui la notifica dell’atto introduttivo del processo fosse stata non nulla, ma inesistente, o se in tale ultimo caso l’inesistenza della sentenza possa essere fatta valere, senza limiti di tempo, in un autonomo giudizio di cognizione o in via di eccezione.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
L'Agenzia censura una sentenza per esecuzione di un titolo giudiziario inesistente, non notificato. La Sezione Tributaria trasmette il ricorso al Primo Presidente per valutare la validità della notifica e l'impugnabilità della sentenza.