
Un contribuente ritiene che i costi per la remunerazione di consulenti, stante la corretta qualificazione come collaboratori in regime co.co.co., siano deducibili ai fini delle imposte dirette.
In tema di redditi d’impresa, ai sensi dell'art. 95 del TUIR, sono deducibili i costi per prestazioni di lavoro rese da collaboratori in virtù di rapporti di collaborazione continuata e periodica (cd. co.co.co).
La qualificazione del rapporto intercorrente tra lo Studio professionale ed i due consulenti di lavoro in termini di rapporto di co.co.co. porta a ritenere indeducibile il costo ai fini IRAP, in virtù di quanto disposto dall'art. 11, comma 1, lett. b), n. 3), del D.Lgs. n. 446/1997 e l'indetraibilità dell'IVA ex art. 19 del D.P.R. n. 633/1972.
Il costo, invece, va in diminuzione dell'imponibile ai fini delle imposte dirette.
Infatti, ai sensi dell'art. 95 del TUIR, nell'ambito della disciplina sulle spese per prestazioni di lavoro dipendente, sono interamente deducibili, nella determinazione del reddito d'impresa, tutte le spese sostenute dalla stessa per prestazioni, manuali o intellettuali, svolte dal lavoratore alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore (Cass. sent. 4 gennaio 2022, n. 1).

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