
Oggetto di lite è l'imposta di registro proporzionale del 3% per l'enunciazione, nell'atto di cessione di crediti, di un finanziamento infruttifero a favore della cedente. Si denuncia l'assenza nell'atto enunciante degli elementi del finanziamento necessari per tassare il negozio, mancando la menzione dell'importo finanziato.
La liquidazione dell'atto per enunciazione, ex art. 22, comma 1, del TUR, postula che l'atto enunciato sia identificato in modo autosufficiente nei presupposti soggettivi e oggettivi e anche con riferimento all’entità economica dell'operazione per la determinazione della base imponibile, dovendosi, altrimenti, procedere ad accertamento, qualora la tassazione dell'atto richieda verifiche extratestuali, ove ne ricorrano i presupposti.
L'art. 22 del TUR pone tre presupposti di applicabilità: l'autonomia giuridica oggettuale dell'enunciazione, l'identità delle parti degli atti enunciante ed enunciato, la permanenza degli effetti di quest'ultimo (Cass., SU, sent. 24 maggio 2023, n. 14432; sent. 8 febbraio 2023, nn. 3839-3841; ord. 12 dicembre 2019, n. 32516ord. 12 dicembre 2019, n. 32516; sent. 30 giugno 2010, n. 15585; ord. 22 luglio 2024, n. 20055). Per configurarsi l’enunciazione, nell'atto sottoposto a registrazione deve esservi espresso richiamo al negozio posto in essere, sia che si tratti di atto scritto o di contratto verbale, con specifica menzione di tutti i suoi elementi costitutivi che ne identificano la natura e il contenuto, così che lo stesso potrebbe essere registrato come atto a sé stante, essendo sempre necessario che le circostanze enunciate siano idonee di per sé stesse a dare certezza di quel rapporto giuridico (Cass. sent. 6 novembre 2019, n. 28559; ord. 13 novembre 2020, n. 25706ord. 13 novembre 2020, n. 25706; ord. 2 ottobre 2023, n. 27755). E’ necessario che nell'atto enunciante siano contenuti elementi tali da consentire di identificare la convenzione enunciata, in ordine sia ai soggetti, che al suo contenuto oggettivo e alla sua reale portata, così da fornire non solo la prova della sua esistenza, ma anche da costituirne il titolo (Cass. ord. 24 giugno 2021, n. 18113; sent. 8 febbraio 2023, n. 3839; ord. 6 aprile 2022, n. 11118; ord. 13 novembre 2020, n. 25706ord. 13 novembre 2020, n. 25706).

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