Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 30 gennaio 2026, n. 787

di Fabio Pace | 30 Gennaio 2026
Rassegna di giurisprudenza 30 gennaio 2026, n. 787

Un Comune sostiene che l'avviso di irrogazione di sanzioni con atto contestuale all'avviso di accertamento TOSAP ritenuto legittimo fosse adeguatamente motivato, in quanto le misure irrogate erano conseguenziali al presupposto di fatto della pretesa, cioè l'occupazione abusiva di suolo pubblico.
In tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), la legittimazione passiva del rapporto tributario, in presenza di un atto di concessione o di autorizzazione rilasciato dall'ente locale, spetta, ex art. 39 del D.Lgs. n. 507/1993, esclusivamente al soggetto titolare di tale atto, e solo in mancanza di questo, all'occupante di fatto, rimanendo irrilevante, ai fini passivi d’imposta, l'utilizzazione del suolo pubblico consentita a soggetti terzi in virtù di atto di natura privatistica (Cass. 7 maggio 2020, n. 8628).
La sanzione è dunque consequenziale anche alla mera occupazione ex se, e non è necessario argomentare ulteriormente, trattandosi di determinazione legata al fatto, in sé già contestato, dell'utilizzazione del suolo pubblico senza avere adempiuto ai relativi obblighi tributari. Pertanto, all'occupante di fatto en poteva essere richiesta l’imposta comprensiva di sanzioni, senza specificazione motivatoria ulteriore.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il Comune ritiene legittimo l'avviso di sanzione per occupazione abusiva di suolo pubblico, in quanto la sanzione è consequenziale al fatto stesso dell'occupazione.