
Una società contesta il riconoscimento della legittimità dell’autonoma irrogazione delle sanzioni connessa all’omissione della presentazione della dichiarazione IMU, senza applicare il cumulo giuridico.
Allorché le sanzioni per le diverse annualità siano state irrogate con avvisi notificati contemporaneamente al contribuente, la continuazione si applica per tutte le violazioni antecedenti a tale contestazione, operando l'interruzione solo per le successive (Cass. sent. 7 luglio 2010, n. 16051).
Con la riformulazione dell’art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 472/1997, la continuazione è stata configurata in termini di autonomia precettiva rispetto alle altre previsioni di favore e incentrata sulla nozione di violazioni della stessa indole, risultando previsto - rispetto alla disciplina delle altre fattispecie di cumulo giuridico per concorso formale o materiale nonché per cd. progressione nell’illecito (commi 1, 2 e 3 dell’art. 12 cit.) - nel caso di violazioni commesse in diversi periodi di tempo, un elemento incidente su un trattamento di favore sul piano dell'applicazione delle diverse sanzioni in modo distinto e diverso da quelle già configurate nei commi precedenti, dove tale nozione va desunta dalla disciplina della recidiva (art. 7, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997), alla cui stregua sono considerate della stessa indole le violazioni delle stesse disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, hanno profili di sostanziale identità (Cass. sent. 17 novembre 2021, n. 34868).
La considerazione secondo cui, per applicare l'art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 472/1997, rileva la sussistenza di violazioni della stessa indole, e non che le singole violazioni siano legate da un nesso di progressione, dà conto del principio alla cui stregua, in ipotesi di più violazioni per omesso o insufficiente versamento dell'imposta relativa a uno stesso immobile, conseguenti a identici accertamenti per più annualità successive, si è ritenuto applicabile il regime della continuazione attenuata ex art. 12, comma 5, cit. (Cass. sent. 8 aprile 2022, n. 11432; ord. 18 luglio 2022, n. 22477; sent. 14 luglio 2010, n. 16526; sent. 2 luglio 2009, n. 15554).

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