
La questione riguarda l’applicazione a una Congregazione dell’esenzione dall'ICI prevista per gli enti non commerciali - con riguardo alla possibilità di frazionamento impositivo a seconda della diversa destinazione di singole porzioni di un fabbricato unitario - e il recupero dell’aiuto indebito.
In tema di ICI, e con riferimento ai periodi d’imposta dal 2006 al 2011, l'esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504/1992, ha integrato un aiuto di Stato, dove sia stata usufruita nello svolgimento di un'attività economica riconducibile alla nozione eurounitaria di impresa, così come ritenuto dalla decisione della Commissione n. 2013/284/UE, del 19 dicembre 2012, e atteso che la valutazione della compatibilità con il mercato comune di misure di aiuto o di un regime di aiuti rientra nella competenza esclusiva della Commissione, che opera sotto il controllo del giudice comunitario. Tale aiuto va recuperato in conformità alle disposizioni poste dalla decisione della Commissione n. 2023/2103, del 3 marzo 2023, ed è nella fase del recupero che va previamente verificata la situazione individuale di ciascuna impresa interessata, con riferimento all'esenzione usufruita nello svolgimento di un'attività con modalità commerciali. Nel contesto dell'azione di recupero rientra, quindi, l'applicazione della regola de minimis che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, ha lo scopo di consentire, per gli aiuti di Stato di importo limitato, una deroga alla regola secondo cui ogni aiuto, prima della sua attuazione, deve essere notificato alla Commissione, e mira a semplificare gli oneri amministrativi delle imprese, della Commissione e degli Stati membri. L'art. 16-bis del D.L. n. 131/2024, al comma 1, ha istituto uno speciale regime dichiarativo, funzionale al recupero di quanto indebitamente non versato per l'esenzione fiscale costituente illegale aiuto di Stato e, al comma 2, ha espressamente fatto salva l'applicazione della regola de minimis, il cui contenuto discende da regolamenti comunitari, così che l'indicazione di un'imposta a debito di importo superiore a 50.000 euro annui, contenuta nel comma 1, opera solo quale presupposto della dichiarazione ivi prevista.

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