
Si discute di liquidazione delle spese ai valori massimi, per mancato rispetto del format del ricorso per cassazione, che ha superato i limiti dimensionale e di esposizione introduttiva, senza indicare le ragioni.
Il D.M. n. 110/2023 attua l’art. 46, quinto comma, disp. att. c.p.c., relativo ai limiti dimensionali degli atti processuali, a sua volta attuativo dell’art. 121 c.p.c., secondo cui tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico. La norma tiene conto delle regole di redazione degli atti proprie del processo civile telematico, che devono essere agilmente consultabili a video, e del principio di sinteticità e chiarezza degli atti del giudice e delle parti (Cass. sent. 30 aprile 2020, n. 8425).
Il D.M. n. 110/2023 dispone all’art. 3, comma 1, che l’atto introduttivo del giudizio (anche di legittimità) abbia un format che non superi 80.000 caratteri, corrispondenti a circa 40 pagine nel formato di cui all'art. 6. La parte può derogare ai limiti, se il difensore ne espone le ragioni (art. 5).
La violazione dei limiti dimensionali si traduce in violazione dei principi di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali, applicabile al ricorso per cassazione e che, in generale, comporta l’inammissibilità del ricorso quando si risolva in un’esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l'intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3) e 4) dell'art. 366 c.p.c. (Cass., Sez. U., ord. 30 novembre 2021, n. 37552). Tuttavia, la sola violazione dei limiti dimensionali redazionali, per quanto integrante violazione dei principi di chiarezza e sinteticità, induce un’adeguata modulazione della liquidazione delle spese processuali ex art. 46, sesto comma, disp. att. c.p.c. (Cass. ord. 15 ottobre 2025, n. 27552; Cass. sent. 13 dicembre 2024, n. 32405; Cass. sent. 12 dicembre 2025, n. 32228; Cass. ord. 16 marzo 2023, n. 7600).
Il D.M. n. 110/2023 non indica i parametri di liquidazione delle spese in questo caso, per cui deve farsi riferimento al D.M. n. 55/2014.

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